
STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE " VILLA PALLAVICINI "
1. COSTITUZIONE E
SEDE
E' costituita
l'Associazione Culturale "VILLA PALLAVICINI" con sede in Milano, Via Meucci n.
3; essa è regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in
materia.
2.CARATTERE DELL'
ASSOCIAZIONE
L'Associazione
Culturale "VILLA PALLAVICINI" e' un associazione che non persegue finalita' di
lucro ; e' amministrativamente indipendente ed e' diretta democraticamente
attraverso i suoi organi
Gli associati sono
tenuti al rispetto e all'osservanza delle norme contenute nel presente statuto,
oltre che a tenere un comportamento corretto con gli altri associati e nei
rapporti con i terzi.
L’Associazione tutela
le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della
persona.
La durata
dell'associazione è illimitata. .
4. SCOPI
DELL’ASSOCIAZIONE
L'associazione ha lo
scopo, nel perseguimento delle finalità sopraindicate,
di promuovere attività culturali e ricreative, al fine di favorire la
maggior conoscenza e integrazione sociale nella zona 2 di Milano e nella città
tutta.
Al centro
dell'attività dell'associazione si pongono, pertanto, attivita culturali,
educative e ricreative.
A titolo
esemplificativo e non tassativo, l'associazione svo1gerà e promuoverà le
seguenti attività:
Introduzione a :
- disegno per
bambini ed adulti;- pittura per bambini ed adulti;- "stencil" per bambini ed
adulti;
- lingue straniere
per bambini ed adulti ;- fotografia per bambini ed adulti;- musica per bambini
ed adulti;- taglio e cucito per bambini ed adulti; - astrologia;- fiori di
Bach;- meditazione; alimentazione;
- attivita dinamiche
per la terza età;-"yoga";- "schiatzu".
Nell'ambito di una
prospettiva ricreativa e al fine di creare un luogo di incontro tra gli
associati per favorirne la conoscenza reciproca, l'associazione gestirà un bar
(somministrazione di bevande alcoliche e non, tavola fredda) destinato
esclusivamente agli associati stessi.
-
mostre fotografiche, di pittura e di
scultura
-
seminari e "stages"
di lavoro per approfondimenti delle attività di cui sopra
·
serate a tema
teatrale, letterario, musicale, cinematografico, danzante.
·
produrre,
organizzare e promuovere, sia collettivamente che individualmente, attività
e progetti educativi nonché laboratori nel settore della danza in
particolare ma nel settore culturale in genere
·
realizzare e
sviluppare la ricerca culturale, produrre spettacoli, organizzare corsi,
allestire stages
·
collaborare con
gruppi, compagnie, associazioni, cooperative ed altri enti, sia pubblici che
privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita
culturale e della ricerca
·
collaborare con enti
pubblici nella realizzazione di progetti di promozione culturale , quali fiere,
corsi, rassegne, dibattiti, attività di formazione ed informazione
·
effettuare :
pubblicazione di riviste e/o periodici in genere ; incontri con istituti
scolastici ed insegnanti in Italia
e all’estero per studi e ricerche, corsi di aggiornamento teorico-pratici
per educatori ed insegnanti nonché corsi in genere; proiezioni di film,
spettacoli e diapositive nonché convegni, conferenze, dibattiti e seminari
·
realizzare e
sviluppare qualsiasi attività che si sviluppi nel rispetto delle norme
statutarie
Sono Soci dell'
Associazione le persone fisiche. Possono comunque essere Soci anche Enti di
varia natura, organismi cooperativi ed associativi, che si ispirano nella loro
azione alle finalità di cui all' art. 2 e sono rappresentati nella Associazione
a mezzo di persona designata al momento della richiesta di adesione e
sostituibile in ogni momento con comunicazione scritta dell' ente di
provenienza.
La prestazione di attività da
parte dei soci è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.
6. AMMISSIONE DEGLI
ASSOCIATI
L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati che forniranno dati anagrafici, codice fiscale e dichiareranno di accettare i regolamenti.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ai 18 anni é necessaria l’autorizzazione di un genitore o di un tutore per l’adesione all’Associazione
Le iscrizioni
decorrono dal giorno in cui la domanda di ammissione è accolta.
Al socio iscritto
viene rilasciata la tessera di iscrizione che ha validità fino al 31 dicembre
dell'anno in corso.
7. DOVERI DEGLI
ASSOCIATI
L'appartenenza
all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati ad
osservare e eseguire le decisioni prese dai singoli organi dell'associazione nel
rispetto delle proprie competenze statutarie.
8. PERDITA DELLA
QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di
associato può venire meno in seguito ai seguenti eventi:
1. per dimissioni
dell'associato, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere
dell'anno;
2. per decadenza di
qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di
esclusione del Consiglio Direttivo:
a) quando sia
accertata la sopravvenuta perdita dei requisiti dell'associato; b) per aver
contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o altri motivi che
comportino indegnità.
4. per ritardato
pagamento dei contributi.
Al fine di mantenere aggiornato l'elenco degli associati, il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno, a revisionare la lista degli associati.
E’ un diritto
garantito al socio il contraddittorio e più precisamente:
In caso di controversia su questioni relative ai diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l’inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio Direttivo l’esito di tale valutazione.
9. ORGANI DELLA
ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione che sarà
anche Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Collegio dei
probiviri e qualora venga nominato il Collegio dei Revisori.
1 0 . PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA
L'Assemblea è
l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria
almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio
dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche associative,
per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso e per deliberare
sugli oggetti attinenti la gestione sociale
che il
Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per
il Consiglio Direttivo; per valutare le modifiche dello statuto e dei
regolamenti; per sciogliere l’Associazione. L'Assemblea ordinaria e
straordinaria viene convocata anche:
a) per decisione del
Consiglio Direttivo; b) su
richiesta di almeno un decimo degli associati.
11. CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
L' Assemblea è convocata dal Presidente
con lettera contenente l'ordine del giorno. Tale lettera deve essere affissa
nella sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’assemblea stessa.
Gli aventi diritto al voto saranno coloro che alla data della convocazione
avranno già rinnovato la loro iscrizione all’associazione. Il Consiglio
Direttivo o un decimo dei Soci possono richiedere la convocazione
dell'Assemblea.
La convocazione
della prima assemblea è fatta nell'atto costitutivo.
1 2 . COSTITUZIONE E
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione la regolare
costituzione si ha qualunque sia il numero dei convenuti.
E' ammesso
l'intervento per delega, purchè la stessa sia conferita per iscritto ad un altro
associato; ogni associato non può rappresentare per delega più di tre associati.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente, in
mancanza degli stessi da persona da questi designata.
L'Assemblea
ordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione con la metà dei voti
espressi più uno, inclusi nel conteggio anche gli astenuti.
In caso di parità
dei voti espressi l'Assemblea deve essere chiamata a votare immediatamente una
seconda volta.
L'Assemblea
straordinaria delibera sia in prima che seconda convocazione. Le deliberazioni
devono avvenire alla presenza di almeno ¾ dei soci e con il voto favorevole
della maggioranza.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, contrari o astenuti dal voto. Prima e seconda convocazione devono essere fissate ad almeno ventiquattro ore di distanza l'una dall'altra.
13. COMPETENZE
DELL’ASSEMBLEA
All'Assemblea
ordinaria spettano i seguenti compiti:
1. discute e
delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
2. elegge i membri
del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente;
3. fissa, su
proposta del Consiglio Direttivo, le quote di amissione ed i contributi
associativi, nonchè la penale per i ritardati versamenti;
4. delibera sulle
direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e
da svolgere nei vari settori di sua competenza;
5. delibera su ogni
altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria, l'Assemblea:
1. delibera sullo
scioglimento dell'associazione;
2. delibera sulle
proposte delle modifiche dello statuto;
3. delibera sul
trasferimento della sede dell'associazione;
4. delibera su ogni
altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo.
14. COMPETENZA DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo ha il compito di deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso, svolgendo altresì
attività di consulenza per le questioni ad esso deferite.
Ha inoltre
competenza a deliberare su ogni questione di carattere, patrimoniale e
finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.
Procede all'inizio di ogni
anno alla revisione degli elenchi degli associati verificando la permanenza dei
requisiti di ammissione, oltre che deliberare l'accettazione delle domande per
l'ammissione di nuovi associati.
Il Consiglio
Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti, in
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
15. COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è
formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compreso Il Presidente ed
il Vicepresidente, nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra gli associati.
I primi componenti
del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
Il Consiglio
Direttivo resta in carica tre anni fino all’assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche associative .
Al termine del
mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di
sopravvenuta mancanza di uno o più membri del consiglio (recesso, esclusione o
altri motivi), gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così
nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la
maggioranza, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè
provveda alla sostituzione dei mancanti.
I membri del
consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
16. COMPETENZE DEL
PRESIDENTE e del VICEPRESIDENTE
Il Presidente, o il
suo Vice, dirigono l'associazione e la rappresentano, a tutti gli effetti, di
fronte a terzi ed in giudizio.
Essi sovrintendono
in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
17. ELEZIONE DEL
PRESIDENTE e del VICEPRESIDENTE
Il Presidente del
Consiglio Direttivo ed il vice sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in
carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche associative.
In caso di
dimissioni o di impedimento grave per entrambi, tale giudicato dal Consiglio
Direttivo, il consiglio stesso, reintegrato secondo quanto previsto dall'art.
15, provvede ad eleggere un Presidente ed un Vice sino alla successiva Assemblea
ordinaria.
18. ENTRATE
DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate
dell'associazione sono costituite:
a)
dalla quota di
iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura
fissata dall'Assemblea ordinaria
b)
dalle quote e
contributi degli associati
c) da eventuali
contributi straordinari, ottenuti in relazione a particolari iniziative che
richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi
dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e private, da donazioni,
elargizioni, contributi e sottoscrizioni che provengano in qualunque modo alla
associazione e dalle entrate derivanti dalle proprie attività e servizi,
lasciti ereditari, da rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
19. DURATA DEL
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi sono
dovuti per tutto l'anno solare in qualunque sia il momento dell'avvenuta
iscrizione da parte di nuovi associati.
L'associato
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al
pagamento del contributo associativo per tutto l'anno solare in corso.
20. DIRITTI DEGLI
ASSOCIATI SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
L'associato che
cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al
patrimonio associativo. Le quote sociali non sono trasmissibili per atto tra
vivi ed è vietato distribuire anche indirettamente utili, fondi, riserve, e
capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo diverse norme di legge.
21. ESERCIZI
DELL’ASSOCIAZIONE
L'esercizio
dell'associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno,
tranne il primo esercizio che inizia a far data dall'atto costitutivo stesso.
L'amministrazione e
la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidate al Consiglio
Direttivo.
22. SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE
In caso di
scioglimento l'Assemblea designerà uno o piu liquidatori determinandone i
poteri.
I1 netto risultante
dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o
ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per lo scioglimento
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei
tre quarti degli associati.
Per ogni
controversia che dovesse nascere sull'interpretazione del presente statuto e dei
regolamenti nel rapporto tra i soci o tra i soci e
24. RINVIO
Per tutto quanto non
è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.-