Villa Pallavicini

 

STATUTO

 

 

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SEDE

1.    E’ costituita, l’Associazione denominata “Villa Pallavacini Associazione Culturale APS”, di seguito in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs.117/2017.

2.     L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.

3.    L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4.       L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

5.       Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 2. CARATTERE DELL' ASSOCIAZIONE

1.       L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.       L’associazione tutela le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona.

3.      L’Associazione, in particolare, intende promuovere attività culturali e ricreative, al fine di favorire la maggior conoscenza e integrazione sociale nella zona 2 di Milano e nella città tutta.

 

ARTICOLO 3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L’ Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5, d.lgs. 117/2017, lettere:

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale   di cui al presente articolo.

l)la formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

r)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

u)beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dei gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     2.  In particolare con riferimento all’articolo 3 lettera i) l’Associazionepropone le seguenti attività

-          disegno, pittura e stencil per bambini e adulti;

-          corsi di lingua straniera, fotografia, musica, taglio e cucito per adulti e bambini;

-          corsi di astrologia, fiori di Bach, meditazione, alimentazione, attività dinamica per la terza età, yoga e schiatzu.;

-          nell’ambito di una prospettiva ricreativa e al fine di creare un luogo d’incontro tra gli associati per favorirne la conoscenza reciproca, l’associazione gestirà un bar (somministrazione di bevande alcoliche e non, tavola fredda) destinato esclusivamente agli associati stessi;

-          mostre fotografiche, di pittura e scultura;

-          seminari e stages di lavoro per approfondimenti delle attività di cui sopra;

-          serate a tema teatrale, letterario, musicale, cinematografico, danzante;

-          produrre, organizzare e promuovere, sia collettivamente che individualmente, attività e progetti educativi nonché laboratori nel settore della danza in particolare e nel settore culturale in genere;

-          realizzare e sviluppare la ricerca culturale, produrre spettacoli, organizzare corsi, allestire stages;

-        collaborare con gruppi, compagnie, assicurazioni, cooperative ed altri enti, sia pubblici che privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e della ricerca;

-        collaborare con enti pubblici nella realizzazione di progetti di promozione culturale, quali fiere, corsi, rassegne, dibattiti, attività di formazione ed informazione;

-         effettuare pubblicazioni di riviste e/o periodici in genere, incontri con istituti scolastici ed insegnanti in Italia e all’estero per studi e ricerche, corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori e insegnanti nonché corsi in genere, proiezioni di film, spettacoli e diapositive nonché convegni, conferenze, dibattiti e seminari.

-          Realizzare e sviluppare qualsiasi attività che si sviluppi nel rispetto delle norme statutarie.

In riferimento all’articolo 3 lettera l) l’associazione propone le seguenti attività

-          Organizzare corsi professionalizzanti, corsi pre-post parto per la tutela della mamma e del bambino.

-          Organizzare attività di recupero scolastico per bambini in contesti di povertà educativa ed economica

-          Sostenere bambini BES e DSA con programmi personalizzati

-          Mantenere rapporti continuativi con le scuole di prossimità

-          Organizzare gite, uscite culturali per bambini e ragazzi

-       Intraprendere azioni atte a contrastare la dispersione scolastica. Intercettare minori in dispersione ed accompagnarli all’inserimento nella scuola dell’obbligo di riferimento.

In riferimento all’articolo 3 lettera r) l’associazione propone le seguenti attività

-          Organizzare corsi di apprendimento per la lingua italiana di diversi livelli rivolti a nuovi cittadini di origine straniera anche lungo soggiornanti

-          Organizzare corsi specifici per minori non accompagnati o minori neoarrivati

-          Organizzare corsi di cucina, cucito, pulizia domestica per donne straniere

-          Organizzare corsi di prealfabetizzazione per bambini neoarrivati in età prescolare

-          Organizzare corsi di diversa natura per richiedenti asilo, rifugiati ospiti di strutture di accolgienza

-          Accogliere e sostenere borse lavoro a favore di rifugiati, richiedenti asilo, ospiti di strutture di accoglienza

-          Organizzare attività culturali a favore dei nuovi cittadini di origine straniera al fine di favorire la loro integrazione nel contesto sociale.

-       Collaborare con le comunità di prima accoglienza per favorire l’inserimento scolastico dei minori non accompagnati residenti sul territorio milanese.

 

In riferimento all’articolo 3 lettera u) l’associazione propone le seguenti attività

-          Sostenere progetti di cooperazione internazionale,di ONG che operano a favore di popolazioni in guerra o in difficoltà.

-        Organizzare attività di sostegno alle categorie fragili della popolazione con particolare attenzione a donne e bambini, migranti, vittime di tratta, senza fissa dimora.  

-          Organizzare in autonomia,all’interno di progetti, la distribuzione di beni di prima necessità a famiglie in povertà.

-          Organizzare raccolta e distribuzione di beni per la prima infanzia in favore di bambini poveri.

-        Sostenere, anche economicamente persone in difficoltà attraverso la stipulazione di patti che prevedano l’attivazione di azioni di fuori uscita dal bisogno.

 

In riferimento all’articolo 3 lettera w) l’associazione propone le seguenti attività

-          Organizzare incontri pubblici sui temi dei diritti umani, civili e politici.

-          Sostenere e diffondere una cultura di contrasto all’omofobia ed al razzismo.

-          Sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo e, a questo fine, collaborare con le istituzioni scolastiche.

-          Organizzare eventi per favorire la sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne.

-      Collaborare con enti pubblici e privati al fine di sostenere le donne che decidono di intraprendere un percorso di fuori uscita da condizioni di violenza.

3.     Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.    L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’ attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

 

ARTICOLO 4. ATTIVITA' DIVERSE

1.    L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art.3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art.6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2.    Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.13, c 6, del D.lgs. 117/2017.

 

ARTICOLO 5. RACCOLTA FONDI

1.     L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ARTICOLO 6. AMMISSIONE 

1.    Possono aderire all’ Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2.      L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate

3.      Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.      I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

4.1   I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e del primo statuto.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.3  I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5.    L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all’ interessato.

6.    L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7.     Al socio iscritto viene rilasciata la tessera di iscrizione che ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

8.  Ciascun Associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

 

ARTICOLO 7. DIRITTI E DOVERI DEGLI SOCI

1.      I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2.      La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3.       L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4.       Ciascun associato ha diritto:

1a)      a partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

1b)      di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

1c)      di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

1d)    di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;

1e)    di recedere in qualsiasi momento;

5.       Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

6.       Ciascun associato ha il dovere di:

1a)      rispettare il presente statuto,l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;

1b)      attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

1c)     versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1.       La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2.       La qualità di socio si perde per ritardato pagamento della quota sociale e dei contributi come deliberate dal Consiglio Direttivo.

3.      L’ Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’ associato le obbligazioni eventualmente assunti nei confronti dell’Associazione.

4.       L’Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.

5.      La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

6.      L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contradditorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 

ARTICOLO 9. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1.    L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.      Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Aivolontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

3.   I volontari non occasionali sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per le responsabilità civile verso terzi.

4.       L’ Associazione, previa delibera dal Consiglio Direttivo, può assicurarsi per danni derivanti da propria responsabilità contrattuale e extracontrattuale.

 

ARTICOLO 10. ORGANI SOCIALI

1.    Gli organi dell’Associazione sono:

a)      L’Assemblea dei soci;

b)      Il Consiglio Direttivo;

c)       Il Presidente;

d)      L’Organo di Controllo.

2.       Il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Organo di Controllo hanno la durata di 4 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

 

ARTICOLO 11. ASSEMBLEA

1.       L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2.      L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3.    Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4.       L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5.      I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di cinque associati.

6.       Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale

7.       Sono ammessi al voto gli associati iscrittida almeno tre mesi nel libro degli associati.

 

ARTICOLO 12 . COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1.       L’ Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)      eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b)     eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;

c)      approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

d)      approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e)     approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore;

f)      deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

g)   deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione nonché sui provvedimenti diesclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contradditorio;

h)      ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i)       approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j)       deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2.       L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)      deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)      deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

 

 

ARTICOLO 13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1.      L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

2.    L’Assemblea si riunisce, altresi’, sempre su convocazione del Presidente, in seguito a richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3.  L’Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

4.    L’assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

 

ARTICOLO 14. VALIDITA' DELL'ASSEMBLE E MODALITA' DI VOTO

1.       L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

2.       L’Assemblea ordinaria delibera validatamente con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

3.    L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4.    L’Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello statuto delibera, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei presenti; in terza convocazione l’Assemblea Straordinaria delibera qualunque sia il numero degli associati presenti e con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli stessi.

5.      Nei casi di cui al precedente art.12, comma 2, lett. b) l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6.       All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7.    Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificatosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

8.       I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.       Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10.   I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11.   Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 

ARTICOLO 15. CONSIGLIO DIRETTIVO

1.       Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2.      Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3.      Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e Vicepresidente.

4.      Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5.       I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 4 anni e possono essere rieletti.

 

ARTICOLO 16. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.       Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a.       Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;

b.  delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio nonché deliberare in merito alle eventuali limitazioni del potere di rappresentanza degli stessi;

c.      amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d.   predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e.     predisporre o sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio amministrativo;

f.       gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta con il riferimento al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;

g.    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

k.      predisporre il bilancio sociale al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore;

h.      accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

i.        deliberare in merito all’esclusione dei soci;

j.        proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

k.       eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;

l.         nominare il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

m.    ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n.   assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o.      istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

p.      nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

q.      assumere ogni alta competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale;

r.       conferire procure ad negotia a soci o a terzi, per specifiche attività.

s.      revisionare entro il primo mese di ogni anno il libro degli associati e provvedere all’espulsione di coloro non in regola con il pagamento della quota associativa e/o contributi.

 

ARTICOLO 17. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

2.    Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel corso del quadriennio possono essere effettuate attraverso cooptazione da parte del Consiglio stesso e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3.    Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

4.    Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente oppure in sua vece dal vicepresidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti giorni) dal ricevimento dalla richiesta.

5.     Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro interni senza diritto di voto.

6.     Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7.     Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e in sua assenza del vice Presidente.

8.     Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all’ uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 18. IL PRESIDENTE

1.       Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

2.       Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa.

3.       Il Presidente:

a)      ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

b)      dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c)       nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a seguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titola da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

d)      ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e)      convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f)       sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

g)      in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4.       I medesimi poteri e funzioni vengono riconosciuti al Vice Presidente in carica, nel caso di assenza del Presidente.

 

ARTICOLO 19. IL TESORIERE

1.       Il Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione.

2.       Al Tesoriere compete:

a)      la cura dei libri sociali contabili e fiscali se previsti;

b)      supporta il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio o del rendiconto consuntivo;

c)       la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese su delega del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 20. ORGANI DI CONTROLLO

1.    L’ Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2.     I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3.    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nochè sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4.    L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5.     I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ARTICOLO 21. LIBRI SOCIALI

1.    L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a.       Il libro degli associati;

b.      Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c.       Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d.      Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e.      Il libro dei volontari contenete i nominativi dei volontari che svolgono attività non   occasionale nell’ambito dell’Associazione.

2.     I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3.     I verbali dell’Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4.      Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

ARTICOLO 22. RISORSE ECONOMICHE

1.      Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate da:

a)      quote sociali;

b)      contributi pubblici;

c)       contributi privati;

d)      donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e)      rendite patrimoniali;

f)       rimborsi derivanti da convenzioni;

g)      fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h)      entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

i)        corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j)        entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k)      altre entrate espressamente previste dalla legge;

l)        eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

m)    raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

 

ARTICOLO 23. ESERCIZIO SOCIALE

1.       L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2.     Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno.

3.       Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

4.     La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5.     Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno successivo, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

6.       Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.       La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno ogni anno.

8.       Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dell’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

 

ARTICOLO 24. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1.    L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2.   Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 
ARTICOLO 25. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1.       In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

2.     Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

 ARTICOLO 26. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1.    Ogni controversia riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli associati o tra questi e l’Associazione, sarà affidata a un arbitro, amichevole compositore, nominato su accordo tra le parti interessate alla controversia o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Milano. L’arbitro è a tutti gli effetti un mandatario delle parti e decide in via irrituale, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contradditorio.

2.     Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell’arbitro cui sin d’ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

 

 

ARTICOLO 27. DISPOSIZIONI FINALI

1.       Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

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